Entrata in vigore 9 giugno 1945; concluso dal memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 per quanto riguarda Territorio Libero di Trieste.
59 Stat. 1855
Accordo esecutivo Serie 501
1. 1.
La parte del territorio della Venezia Giulia ad ovest della linea (ndr Morgan, vedi allegato) sulla mappa allegata che comprende Trieste, le ferrovie e le strade da lì in Austria via Gorizia, Caporetto e Tarvisio, così come Pola e gli ancoraggi sulla costa occidentale dell’Istria saranno sotto il comando e il controllo del comandante supremo delle forze alleate
2. 2.
Tutte le forze navali, militari e aeree ad ovest della linea sulla mappa allegata saranno poste sotto il suo comando dal momento in cui il presente accordo entrerà in vigore. Le forze jugoslave nella zona devono essere limitate ad un distacco di truppe regolari non superiori a 2000 di tutti i ranghi. Queste truppe saranno mantenute dal Comandante Supremo delle Forze Alleate dei servizi amministrativi. Essi occuperanno un quartiere scelto dal comandante supremo delle forze alleate a ovest della linea di demarcazione e non sarà consentito l'accesso al resto della zona.
3. 3.
Usando un governo militare alleato, il Comandante Supremo delle Forze Alleate amministrerà le zone ad ovest della linea sulla mappa allegata, Pola e le altre aree della costa occidentale dell’Istria come egli riterrà necessario. Una piccola missione iugoslava potrà essere distaccata alla sede della Ottava Armata in qualità di osservatori. Verrà utilizzata qualsiasi amministrazione civile jugoslava, già istituita, e che a parere del comandante supremo delle forze alleate stia lavorando in modo soddisfacente. Il governo militare alleato, tuttavia, potrà utilizzare le autorità civili che riterrà più adatte in qualsiasi luogo e a cambiare il personale amministrativo a sua discrezione.
4. 4.
Il maresciallo Tito ritirerà in parte le forze jugoslave regolari dalla Venezia Giulia ad ovest della linea sulla mappa allegata così come quelle in prossimità della città di Pola dalle 08 ore GMT, 12 giugno 1945. Disposizioni per il mantenimento del distacco iugoslavo di cui al paragrafo 2 saranno elaborate dal Comandante Supremo delle Forze Alleate e l'Alto Comando jugoslavo.
5. 5.
Tutte le forze irregolari in questo settore, secondo la decisione del comandante supremo delle forze alleate, consegneranno le armi in mano ai militari delle autorità alleate e si smobiliteranno, o si ritireranno dal settore.
6. 6.
Il governo jugoslavo permetterà il ritorno dei residenti della zona che hanno arrestato o deportato con l'eccezione delle persone che possedevano la cittadinanza jugoslava nel 1939, e la restituzione dei beni confiscati o che hanno rimosso.
7. 7.
Tale accordo non pregiudica o colpisce in alcun modo l'ultima disposizione sulle parti della Venezia Giulia ad ovest della linea. Allo stesso modo l'occupazione militare e l'amministrazione della Venezia Giulia da parte della Jugoslavia a est della linea non pregiudica o colpisce in alcun modo l'ultima disposizione per tale settore.
Firmato a Belgrado, 9 giugno 1945.
DR. IVAN SUBASIC IVAN SUBASIC
Il Ministro degli Affari Esteri
RC SKRINE STEVENSON
Ambasciatore HBM
Richard C. PATTERSON JR.
Ambasciatore degli Stati Uniti
Trattati e altri accordi internazionali degli Stati Uniti d'America 1776-1949
Compilato sotto la direzione di Charles I. Bevans LL.B.
Assistente consulente legale del Dipartimento di Stato
Volume 3 multilaterali 1931-1945
Pubblicazione del Dipartimento di Stato 8484
Washington, DC: Ufficio stampa del governo, 1969