ACCORDO DI ARMISTIZIO FRA L'ALTO COMANDO DELLE FORZE ARMATE TEDESCO ED I PLENIPOTENZIARI FRANCESI, COMPIÈGNE, 22 GIUGNO 1940
Fra il capo dell'Alto Comando delle Forze Armate, il Colonnello Generale [Wilhelm] Keitel, incaricato dal Fuehrer della Reich Tedesco e del comandante supremo in capo delle forze armate tedesche ed i plenipotenziari pienamente autorizzati dal governo francese , [Charles L.C.] Generale Huntziger, presidente della delegazione; L'ambasciatore [Léon] Noel, il contrammiraglio [Maurice R.] LeLuc, il generale di corpo di armata [Georges] Parisot, il generale d'aeronautica [Jean-Marie Joseph] Bergeret, è stato concordato il seguente trattato di armistizio:
ARTICOLO I.
Il governo francese comanda la fine dei combattimenti contro il Reich tedesco in Francia così come nei possedimenti francesi, le colonie, i territori di protettorato, i mandati, così come sui mari.
[Il governo francese] comanderà immediatamente di deporre le armi alle unità francesi già circondate dalle truppe tedesche.
ARTICOLO II.
Per salvaguardare gli interessi della Reich Tedesco, i territori dello stato francese a Nord ed ad ovest della linea tracciata sulla mappa allegata saranno occupati da truppe tedesche.
Per quanto riguarda le parti ancora non sono sotto controllo delle truppe tedesche, questa occupazione sarà effettuata subito dopo della conclusione di questo trattato.
ARTICOLO III.
Nelle zone occupate della Francia il Reich Tedesco esercita tutti i diritti di una forza di occupazione, il governo francese si obbliga a sostenere con ogni mezzo le norme derivanti dall'esercizio di questi diritti e di effettuare le verifiche con l'aiuto della sua amministrazione.
Tutte le autorità e funzionari francesi del territorio occupato, quindi, devono essere subito informati dal governo francese di eseguire gli ordini dei comandanti militari tedeschi e cooperare con loro in modo corretto.
È intenzione del governo tedesco limitare nella misura strettamente necessaria l'occupazione della costa ovest dopo la cessazione delle ostilità con l'Inghilterra.
Al governo francese è consentito scegliere la sede del governo relativo al territorio libero, o, se desidera, muoversi verso Parigi. In questo caso, il governo tedesco garantisce al governo francese e le relative autorità centrali ogni aiuto necessario così che essi siano in grado di condurre l'amministrazione del territorio libero da Parigi.
ARTICOLO IV.
Le forze Armate francesi di terra, di mare e nell'aria devono essere smobilitate e disarmate entro un periodo che verrà stabilito. Sono escluse soltanto quelle unità che sono necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico. La Germania e l'Italia determineranno la loro consistenza. Le forze armate francesi presenti nel territorio che occuperà la Germania devono essere ritirate al più presto nei territori non occupati e smobilitate. Queste truppe, prima di iniziare a marciare, deporranno le loro armi e apparecchiature nei posti in cui sono all'entrata in vigore di questo trattato. Esse sono responsabili della consegna ordinata alle truppe tedesche.
ARTICOLO V.
A garanzia del rispetto dell'armistizio, le truppe arresisi, che non hanno subito danni, e si trovano in territorio che non sarà occupato da forze tedesche dovranno consegnare alle truppe tedesche che stavano combattendo le armi da fuoco, carri armati, armi contro carro, aerei da guerra, artiglieria contraerea, armi da fanteria, mezzi di trasporto e munizioni.
La commissione di armistizio tedesca deciderà l'estensione della consegna.
ARTICOLO VI.
Le armi, le munizioni e le apparecchiature di guerra di ogni genere che rimangono nella parte libera di Francia devono essere immagazzinate e/o tenute sotto controllo tedesco e/o italiano questo ad eccezione delle truppe autorizzate.
L'alto comando del tedesco riserva il diritto di seguire tutte quelle misure che sono necessarie per escludere l'uso non autorizzato di questo materiale. La costruzione di nuovi apparecchiature da guerra nel territorio libero deve essere arrestata immediatamente.
ARTICOLO VII.
Nel territorio occupato, tutte fortificazioni di terra e litoranee, con le armi, le munizioni e gli apparati e le strutture di ogni genere devono essere cedute intatte. Le piantine di queste fortificazioni, come pure le piantine di quelle già conquistate dalle truppe tedesche, devono essere consegnate.
Le mappe per quanto riguarda trappole esplosive, mine terrestri, ostruzioni, bombe a tempo, barriere da combattimento, ecc., saranno date all'alto comando tedesco. Questi ostacoli devono essere rimossi dalle forze francesi su richiesta tedesca.
ARTICOLO VIII.
La flotta da guerra francese dovrà essere radunata nei porti che saranno indicati e sotto controllo tedesco e/o italiano sarà smobilitata e internata, con l'eccezione di quelle unità necessarie al governo francese per proteggere degli interessi francesi nel suo impero coloniale.
I centri comando relativi dovranno controllare la designazione dei porti dove le navi resteranno attraccate.
Il governo tedesco dichiara solennemente al governo francese che non intende usare la flotta da guerra francese che è all'ancora nei porti sotto controllo tedesco per scopi di guerra, con l'eccezione delle unità necessarie per il pattugliamento del litorale e per la rimozione di mine.
Inoltre solennemente dichiara che non intende portare alcuna richiesta alla flotta da guerra francese fino alla raggiungimento della pace.
Tutte le navi da guerra fuori della Francia devono essere richiamate con l'eccezione di quella parte della flotta da guerra francese che sarà indicata per rappresentare gli interessi francesi nell'impero coloniale.
ARTICOLO IX.
L'alto comando francese deve comunicare all'alto comando tedesco la posizione esatta di tutte le mine che la Francia ha posato, così come comunicherà informazioni sugli altri porti ed ostruzioni e fortificazione litoranee di difesa. Se verrà richiesto dall'alto comando tedesco, le forze francesi dovranno rimuovere gli ordigni.
ARTICOLO X.
Il governo francese è costretto a vietare ogni ostilità da parte delle residue forze armate contro la Germania in qualsiasi maniera.
Il governo francese inoltre impedirà ai membri delle relative forze armate di lasciare il paese ed impedirà che siano presi dall'Inghilterra o altri gli armamenti di tutti tipi, comprese navi, aerei, ecc.
Il governo francese vieterà ai cittadini francesi di combattere contro la Germania con gli stati con i quali il Reich tedesco è ancora in guerra. I cittadini francesi che violano questa misura saranno trattati dalle truppe tedesche come rivoltosi.
ARTICOLO XI.
I bastimenti commerciali francesi di tutti i tipi, compreso le imbarcazioni da diporto e litoranee che sono ora in mano francesi, non possono lasciare i porti fino a nuovo avviso. La ripresa dei commerci richiederà l'approvazione dei governi tedeschi ed italiani.
I bastimenti commerciali francesi saranno richiamati dal governo francese o, se il ritorno è impossibile, il governo francese darà loro istruzioni per approdare in porti netruali.
Tutti i bastimenti commerciali tedeschi confiscati saranno, su richiesta, restituiti [in Germania] intatti.
ARTICOLO XII.
Il volo di qualsiasi aeroplano sopra il territorio francese sarà proibito. Ogni aereo che effettuarà un volo senza approvazione tedesca sarà considerato come un nemico dall'aeronautica tedesca e sarà trattato di conseguenza.
In territorio libero, i gli aeroporti e le infrastrutture al suolo dell'aeronautica saranno sotto controllo tedesco ed italiano.
Potrebbe essere fatta richiesta di rendere inutilizzabili tali aereoporti. Il governo francese è tenuto a prendersi in carico tutti gli aeroplani stranieri nella territorio libero per impedirne i voli. Devono essere dati alle forze armate tedesche.
ARTICOLO XIII.
Il governo francese si obbliga per fornire alle truppe tedesche nei territori occupati tutte le infrastrutture e proprietà delle forze armate francesi in condizioni intatte.
[Il governo francese] inoltre farà in modo che i porti, le strutture industriali ed i bacini sono conservati nel loro stato attuale e non danneggiati in alcun modo.
Le stesse regole si applicano agli infrastrutture di trasporto, in particolare ferrovie, strade e canali ed all'intera rete di comunicazioni, canali navigabili e servizi litoranei di trasporto.
Inoltre, il governo francese a richiesta dell'alto comando tedesco realizzerà tutti i lavori necessari di ripristino su queste infrastrutture.
Il governo francese farà in modo che nei territori occupati il personale tecnico ed il materiale rotabile delle ferrovie e di altre mezzi da trasporto, come se fossimo in tempo di pace, sia mantenuto in servizio.
ARTICOLO XIV.
Sara immediatamente proibita, su territorio francese ogni comunicazione via radio. La ripresa dei collegamenti via radio nella parte libera della Francia richiederà una regolamento speciale.
ARTICOLO XV.
Il governo francese si obbliga a trasportare merci verso il Reich Tedesco e l'Italia, attraverso il territorio libero, nella misura richiesta dal governo tedesco.
ARTICOLO XVI.
Il governo francese, in accordo coi funzionari tedeschi responsabili, eseguirà il ritorno della popolazione nel territorio occupato.
ARTICOLO XVII.
Il governo francese si obbliga a impedire ogni trasferimento di valuta e di provvigioni economiche dal territorio che sarà occupato dalle truppe tedesche al territorio libero o all'estero.
Queste valute e provvigioni nel territorio occupato possono essere usate soltanto in accordo col governo tedesco. Per questo motivo, il governo tedesco considererà le necessità di vita della popolazione nel territorio libero.
ARTICOLO XVIII.
Il Governo Francese si accollerà i costi di mantenimento delle truppe di occupazione tedesche sul territorio francese.
ARTICOLO XIX.
Tutti i prigionieri di guerra e civili tedeschi che sono in custodia francese, compresi quelli in arresto e condannati e chi è stato fermato a causa di atti in favore per la Reich tedesco, saranno consegnati immediatamente alle truppe tedesche.
Il governo francese è obbligato a consegnare su richiesta tutti i tedeschi richiamati dal governo tedesco in Francia così come in tutti i possedimenti francesi, le colonie, i territori sotto protettorato ed i mandati.
Il governo francese si obbliga a non trasferire i prigionieri tedeschi nei suoi possedimenti al di fuori del territorio metropolitano. Per quanto riguarda i prigionieri già fuori dalla Francia, come pure i prigionieri tedeschi ammalati e feriti che non possono essere trasportati, dovranno essere rilasciate le liste esatte con i luoghi di residenza. L'alto comando tedesco presuppone che venga effettuata la cura dei prigionieri tedeschi ammalati e feriti di guerra.
ARTICOLO XX.
Le truppe francesi nei campi di prigionia tedeschi rimarranno prigionieri di guerra fino alla conclusione di una pace.
ARTICOLO XXI.
Il governo francese si assume la responsabilità della sicurezza di tutti gli oggetti e preziosi la quale cessione e integrita deve essere preservata attesa di disposizioni previste in questo accordo o il trasporto al di fuori di questo paese è vietato. Il governo francese compenserà la distruzione, danneggiamento o rimozione che contraddicano l'accordo.
ARTICOLO XXII.
La Commissione di armistizio, agendo in conformità con la direzione dell'alto comando tedesco, regolerà e sorveglierà l'avanzamento dell'accordo di armistizio. È un obbiettivo della Commissione di armistizio assicurare la necessaria conformità di questo accordo con l'armistizio Italo-Francese.
Il governo francese trasmetterà una delegazione alla sede della Commissione tedesca di armistizio per rappresentare i desideri francesi e per ricevere le direttive dalla Commissione tedesca di armistizio per l'esecuzione [dell'accordo].
ARTICOLO XXIII.
Questo accordo di armistizio entrerà in vigore non appena il governo francese raggiungerà un accordo con il governo italiano per quanto riguarda cessazione delle ostilità.
Le ostilità saranno interrotte sei ore dopo che il governo italiano abbia notificato al governo tedesco della conclusione del relativo accordo. Di questo il governo tedesco notificherà il governo francese via radio.
ARTICOLO XXIV.
Questo accordo è valido fino alla conclusione di un Trattato di Pace. Il governo tedesco può ritenere concluso in qualunque momento questo accordo con effetto immediato nel caso in cui il governo francese non riesca ad ottemperare agli obblighi che presuppone l'accordo.
Questo accordo di armistizio, è firmato nella foresta di Compiègne, giugno 22.1940, alle 6:50 P.m., ora legale tedesca.
HUNTZIGER
KEITEL
APPENDICE
La linea accennata nel II articolo dell'accordo d'armistizio inizia ad est, sul confine Franco-Svizzero vicino Ginevra e corre da là fin quasi sopra i villaggi di Dôle, di Paray, di Le Monial e di Bourges a circa venti chilometri ad est di Tours. Prosegue ad una distanza di venti chilometri ad est dalla linea ferroviaria Tours-Angouléme-Liborune ed arriva a Mont de Marsan e Orthez fino al confine spagnolo.
Traduzione, dell'autore del sito, del testo dell'armistizio che potete trovare a questo indirizzo.